L’articolo 16, co. 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, impone:
- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;
- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del 29 novembre 2011.
L’indirizzo della PEC verrà pubblicata nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata, infatti, un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.
La comunicazione va inoltrata al Registro Imprese mediante la compilazione di apposita pratica telematica, preparata con gli applicativi COMUNICA-FEDRA o COMUNICA-STARWEB e altri programmi disponibili sul mercato.
Inoltre, per agevolare le imprese, Infocamere ha predisposto un’ulteriore modalità di comunicazione della PEC, che consente ai legali rappresentanti d’impresa muniti di dispositivo di firma digitale di compilare una pratica in modo molto veloce, mediante l’utilizzo di un semplice browser e collegamento internet al sito www.registroimprese.it.
L’adempimento è esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo, come previsto dalla suddetta norma: “L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Tale obbligo non sussiste per le imprese individuali e per tutte le altre imprese non costituite in forma di società.
Alle richieste di iscrizione inviate dopo il 29/11/2011 sarà applicata la sanzione per tardivo deposito (art. 2630 cc.).
Si precisa che la Camera di Commercio di Foggia non rilascia caselle di posta elettronica certificata. Per l’apertura di una PEC bisogna rivolgersi ad un gestore di Posta Elettronica Certificata accreditato presso il CNIPA, che è competente alla tenuta di un apposito elenco, reso disponibile attraverso la rete Internet, così come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.